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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 4
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:
a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;
b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;
c) le spese necessarie all’elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;
d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;
e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.