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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 32
1. All’articolo 28 della l.r. 37/2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. Allo scioglimento dell’unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.