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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 31
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 37/2008 sono aggiunti i seguenti:
1 bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di comuni, a condizione che siano compresi nella stessa provincia dei comuni dell’unione già costituita e nella stessa zona distretto di riferimento, e a condizione che detta partecipazione non determini il venir meno, per comuni compresi in livelli ottimali, del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 40/2001.
1 ter. Ai fini del comma 1 bis, le modifiche statutarie o gli statuti delle unioni di cui agli articoli 14 e 15, individuano i comuni interessati e il termine, successivo alla costituzione, entro il quale il comune interessato può provvedere, ai sensi di legge, all’adesione. La partecipazione di altri comuni alle unioni di cui agli articoli 14 e 15, non determina effetti ulteriori sull’esercizio delle funzioni regionali, rispetto a quelli già prodotti ai sensi dell’articolo 14, comma 9 e dell’articolo 15, comma 8.
1 quater. Se tutti i comuni di una comunità montana, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 15, in alternativa alla costituzione di un’autonoma unione di comuni intendono aderire ad una unione di comuni contermine, già costituita e facente parte della stessa zona distretto e dello stesso territorio provinciale, le disposizioni dell’articolo 15 si applicano in relazione agli atti di adesione che, ai sensi di legge, devono essere approvati dai comuni medesimi. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 8, si intendono riferite all’unione cui i comuni aderiscono.
1 quinquies. L’ambito territoriale dell’unione, come risultante dall’ampliamento di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.