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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 30
1. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente:
5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all'attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della l. 244/2007.
”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:
5 bis. Il decreto dispone allo stesso modo per i rapporti conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), secondo quanto previsto dagli atti che li regolano e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l. 244/2007. Può disporre diversamente su motivata richiesta del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
”.
3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 della l. r. 37/2008 è inserito il seguente:
5 ter. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c). Il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.