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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 3
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: “
Province
” è sostituita dalle seguenti: “
unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: “
, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,
” sono soppresse.
5. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
6. Al comma 9 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.