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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 18
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. n. 23/2007 è sostituito dal seguente:
3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.