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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 70/2004
1. L’articolo 17 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Rimborsi ai comuni
1. Gli oneri sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie sono rimborsati dalla Regione, nella misura stabilita ai sensi del comma 2, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.
2. Il rimborso di cui al comma 1, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.