Menù di navigazione

Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 101
- Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore generale che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l’articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto stesso.
2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP).
4. Le funzioni relative all’attività del RSPP, come definite dal presente articolo, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n.27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto
2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.