Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009
Art. 9
- Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso
1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, comunica tempestivamente la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio delle stesse
alla struttura regionale competente (65) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 11.
che può, in ogni momento, prescrivere i necessari adempimenti finalizzati alla messa in sicurezza del medesimo impianto.
2. In caso di cessazione definitiva dell’esercizio dell’impianto e di abbandono dell’invaso, il soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, esegue, a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni impartite, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ovvero gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa autorizzazione
della struttura regionale competente. (66) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 11.
3. La struttura regionale competente (67) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 11.
, in caso di pericolo per la pubblica incolumità ordina al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto dismesso, ovvero del proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, l’immediata realizzazione dei lavori e gli interventi di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio con spese a carico dello stesso soggetto interessato.
4. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i tempi e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 1, nonché i contenuti essenziali della domanda di autorizzazione dei lavori e degli interventi cui al comma 2 e la documentazione tecnica da allegare alla stessa.