Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009
Art. 20
- Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.