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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 19
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 39/2005, sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2011.
2 ter. Le entrate di cui all'articolo 23 quater, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 “Proventi diversi” al
momento e nella misura del loro effettivo accertamento.
2 quater. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 200.000,00;
In aumento
UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 200.000,00;
Anno 2011
In diminuzione
UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 10.000,00;
In aumento
UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 10.000,00.
2 quinquies.Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.