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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 17
1. Dopo l’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 23 sexies - Regolamento regionale
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale novembre 2009, n. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”), la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:
a) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche che sono contenute nella relazione tecnica di rendimento energetico di cui all’articolo 23;
b) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili,
c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 23 bis;
d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimento energetico attraverso procedure informatizzate;
e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;
f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;
g) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche, svolte dai comuni;
h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione di rendimento energetico;
i) i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica;
l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica ai sensi dell’articolo 23 quater;
m) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all’articolo 23 bis, comma 7;
n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;
o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 della l. 10/1991.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.