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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 13
- Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 23 bis - Attestato di certificazione energetica
1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005. L’attestato di certificazione energetica è presentato ai comuni al momento in cui è presentato il certificato di cui all’articolo 86 della l.r. 1/2005. L’attestato di certificazione energetica è presentato secondo le modalità di cui al comma 2.
2. L’attestato di certificazione energetica è trasmesso al comune attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter oppure, nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della l.r. 40/2009.
3. Il certificato di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato l’attestato di certificazione energetica.
4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l’unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. L’attestato di certificazione energetica è trasmesso ai comuni attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter.
5. Nei casi di cui al comma 4, se l’unità immobiliare non è dotata dell’attestato di certificazione energetica si dà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
6. L’attestato di certificazione energetica tiene luogo dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8 del d.lgs. 192/2005.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestato di certificazione energetica, denominato “targa energetica”, avente il contenuto e le indicazioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
8. L'attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è
aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.