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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 70

Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 5
- Ambito di prima applicazione
1. Possono accedere al contributo le coppie che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il decreto di idoneità di cui all’Sito esternoarticolo 30 della l. 184/1983 e per le quali la procedura di adozione non si è conclusa con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ordinata dal Tribunale, secondo quanto disposto dall’articolo 35, commi 3 e 4, della Sito esternol. 184/1983 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.