Menù di navigazione

Legge regionale 19 novembre 2009, n. 70

Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 3
- Istituzione e disciplina di un fondo per l’erogazione di contributi
1. Per sostenere le coppie di cui all’articolo 2, impegnate nell’adozione è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di contributi per la copertura totale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti dalle coppie in adozione con il sistema del credito destinati alla copertura delle spese correlate all’adozione medesima.
2. I prestiti sostenibili attraverso il fondo sono di importo complessivamente non superiore a ventimila euro per ciascuna coppia e sono destinati alla copertura delle spese ammesse al rimborso sostenuto dal fondo di sostegno per le adozioni internazionali di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).
3. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato in sede di istituzione dalle risorse di cui all’articolo 7, e successivamente da eventuali ulteriori stanziamenti disposti con legge di bilancio.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, a cadenza biennale, i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 4, definisce le modalità della revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) utilizzo, anche parziale, delle risorse acquisite con il sostegno del contributo regionale per spese che non afferiscono all’attività di adozione, come definite al comma 2;
b) rinuncia all’adozione da parte della coppia richiedente.
6. La Giunta regionale promuove intese con gli istituti di credito operanti nel territorio toscano per l’erogazione agevolata di prestiti finalizzati all’adozione internazionale. In rapporto alle risorse disponibili nonché all’andamento dei tassi di interesse, la Giunta può stabilire un tetto massimo della percentuale di interessi passivi applicabile sui prestiti erogati per le adozioni internazionali quale parametro per la stipula delle intese con gli istituti di credito.
7. Per l’attività di informazione a vantaggio dei destinatari e comunque per la migliore gestione della presente legge la Giunta regionale si avvale:
a) degli strumenti individuati con l’approvazione dell’accordo di programma per l’applicazione delle leggi in materia di adozione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2001, n. 1218, anche attraverso un’integrazione dello stesso;
b) dell’Istituto degli Innocenti di Firenze di cui all’articolo 32 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – IPAB. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze);
c) degli enti autorizzati di cui all’Sito esternoarticolo 39 ter della l. 184/1983 operanti in Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.