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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 2, 3, e 4, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, comma 2, e articolo 4, commi c) e d), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. È condivisa l’importanza di garantire nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, l’erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l’istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all’inserimento nel mondo del lavoro;


2. È emersa la necessità di istituire, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale organo autonomo, al fine di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di cui al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, così come, più in generale, l’effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all’interno delle strutture restrittive della libertà personale;


3. Ritenuta l’esigenza di assicurare al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;


Si approva la presente legge:


Art. 1
- Finalità
1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato “garante”.
2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.
Art. 2
- Funzioni
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1, o in qualsiasi altra forma;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio del potere sostitutivo;
e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2;
f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;
g) promuove l’ istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del difensore civico regionale.
Art. 3
- Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
1. Può essere nominato garante il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente;
b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.
2. Non possono essere nominati i membri del parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.
3. Al garante si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 4
- Cause di incompatibilità
1. La carica di garante è incompatibile con:
a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
b) l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.
3. L’esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente della Regione e degli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
Art. 5
- Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante
1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008 .
2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Il garante prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.
Art. 6
- Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all’articolo 5, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’elezione del garante è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità dal segretario generale del Consiglio.
Art. 7
- Trattamento economico
1. Al garante è attribuita un indennità di funzione pari al 70 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art 17.

di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art 17.

(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).(1)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.
Art. 8
- Sede e organizzazione
1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio del garante, provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.
Art. 9
- Accordi e protocolli di intesa
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l’amministrazione penitenziaria, al fine di:
a) attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1;
b) prevedere nell’ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso in tutti i tipi di istituzioni, in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Art. 10
- Relazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti; il garante provvede ad inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.
Art. 12
- Abrogazione
1. L’articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana), è abrogato.
Art. 13
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.