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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 2, 3, e 4, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, comma 2, e articolo 4, commi c) e d), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. È condivisa l’importanza di garantire nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, l’erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l’istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all’inserimento nel mondo del lavoro;


2. È emersa la necessità di istituire, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale organo autonomo, al fine di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di cui al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, così come, più in generale, l’effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all’interno delle strutture restrittive della libertà personale;


3. Ritenuta l’esigenza di assicurare al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;


Si approva la presente legge:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.