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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 8
- Sede e organizzazione
1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio del garante, provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.