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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 4
- Cause di incompatibilità
1. La carica di garante è incompatibile con:
a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
b) l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.
3. L’esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente della Regione e degli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.