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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 3
- Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
1. Può essere nominato garante il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente;
b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.
2. Non possono essere nominati i membri del parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.
3. Al garante si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.