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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 2
- Funzioni
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1, o in qualsiasi altra forma;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio del potere sostitutivo;
e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2;
f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;
g) promuove l’ istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del difensore civico regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.