Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69
Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.