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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.