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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 10
- Relazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti; il garante provvede ad inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.