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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 1
- Finalità
1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato “garante”.
2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.