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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 181, comma 1, l’articolo 196, comma 1, lettera l) e l’articolo 206;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;


considerato quanto segue:


1. in attuazione degli articoli 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l), Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , che prevedono, rispettivamente, l’adozione da parte delle regioni di misure economiche per favorire la riduzione dello smaltimento finale, nonché l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, occorre adeguare la normativa regionale esistente sulla concessione di incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti;


2. in merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del Sito esternod.lgs. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa a carico degli utenti;


3. proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e che i contributi erogati devono essere contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell’utenza;


4. in attuazione del Sito esternod.lgs. 152/2006 , ed in particolare dell’articolo 206, la Giunta regionale può erogare contributi per la realizzazione di investimenti anche a favore di imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché associazioni di categoria, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, attraverso la stipulazione degli accordi e contratti di programma di cui all’Sito esternoarticolo 206 del d.lgs. 152/2006 , aventi ad oggetto, tra l’altro, la riduzione, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti, nonché l’impiego dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;


5. nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dalla presente legge, dovranno essere conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per la concessione di contributi ai produttori di rifiuti nonché alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale;


6. ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE), è inserita la clausola di sospensione che subordina l’erogazione dei contributi che si configurano come aiuti di Stato alla pronuncia favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi;


7. a seguito dell’entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 152/2006 si è posta la necessità di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 25/1998 , contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), e di approvare, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettere b) ed h) Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , un nuovo regolamento concernente l’attività di gestione dei rifiuti nonché linee guida e criteri per la predisposizione e approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza;


8. in quanto norma di maggior protezione dell’interesse ambientale, si reputa necessario inserire all’articolo 9 della l.r. 25/1998 il disposto contenuto nell’articolo 63 del d.p.g.r. 14/R/2004, che verrà abrogato con l’approvazione del nuovo regolamento regionale;


9. in attesa dell’approvazione della nuova normativa regionale di attuazione, al fine di evitare che si crei un vuoto normativo a livello regionale, si prevede che fino a tale momento continuino a trovare applicazione le disposizioni del d.p.g.r. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;


si approva la presente legge

Art. 1
1. L’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l’erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per la realizzazione di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell’intero territorio regionale.
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell’ambito degli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 206 del d.lgs. 152/2006; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell’utenza.
5. L’erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.
”.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente articolo:
Art. 3 bis - Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, mediante le deliberazioni di attuazione dei piani di cui al comma 1, assunte ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le priorità, i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Le priorità di cui al comma 2, lettera b), sono stabilite in funzione:
a) della qualità ed innovatività dei progetti;
b) dell’efficacia dei progetti per l’incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3, può essere effettuata, oltre che direttamente dall’amministrazione regionale, dall’Agenzia regione recupero risorse s.p.a., di cui all’articolo 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente articolo.
”.
Art. 3
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
e) l’approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) le procedure di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nonché delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti anche pericolosi al fine di garantirne la semplificazione, lo snellimento e l’uniformità sul territorio regionale;
2) i criteri e le modalità per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;
3) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
e bis) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r) del d.lgs. 152/2006;
”.
Art. 4
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
m bis) gli obiettivi, le finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:
3 bis. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest’ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d’uso, all’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
”.
Art. 5
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 6
1. L’articolo 28 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:
a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;
c) con risorse regionali.
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.
”.
Art. 7
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, stimati in euro 6.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB 423) “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 ter. Per gli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2011
In diminuzione
UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;
In aumento
UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” per euro 1.500.000,00.
”.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:
Art. 32 bis - Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed e bis)
1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Fino all’approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
”.
Art. 9
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.