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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente articolo:
Art. 3 bis - Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, mediante le deliberazioni di attuazione dei piani di cui al comma 1, assunte ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le priorità, i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Le priorità di cui al comma 2, lettera b), sono stabilite in funzione:
a) della qualità ed innovatività dei progetti;
b) dell’efficacia dei progetti per l’incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3, può essere effettuata, oltre che direttamente dall’amministrazione regionale, dall’Agenzia regione recupero risorse s.p.a., di cui all’articolo 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.