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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 1
1. L’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l’erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per la realizzazione di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell’intero territorio regionale.
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell’ambito degli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 206 del d.lgs. 152/2006; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell’utenza.
5. L’erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.
”.