Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009
Art. 4
- Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 88/1998 (1)
1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
“
Art. 27 bis - Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, in materia di navigazione interna, sono attribuite alle province le funzioni relative alle vie navigabili di interesse regionale e locale ed in particolare le funzioni di:
a) progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale;
b) vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
c) ispettorato di porto;
d) determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti alle vie navigabili, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2;
e) individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità.
2. Nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni territorialmente interessati, le province determinano i canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree di cui al comma 1, lettera d), in base all’alta o normale valenza di dette aree determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) grado di sviluppo territoriale esistente;
b) funzione produttiva o turistica delle aree;
c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi;
d) qualità ambientale.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.