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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 97, primo comma e 98, primo comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


considerato quanto segue:


1. gli articoli 11 e 27 della l.r. 40/2005 , nella formulazione introdotta con la legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), possono sollevare dubbi interpretativi, in quanto le disposizioni in essi contenute non sono state sufficientemente coordinate; è opportuno pertanto procedere alla parziale revisione di entrambi gli articoli, specificando più chiaramente quali sono le competenze della conferenza della società della salute;


2. di conseguenza, è necessario attribuire espressamente alla conferenza della società della salute il potere di concorrere alla quantificazione delle risorse del fondo sanitario da destinare alle zone-distretto dove sono state costituite società della salute; in conseguenza dell’individuazione di nuove competenze della conferenza, si rende necessario prevedere che la ripartizione annuale del fondo ordinario di gestione, fra le aziende unità sanitarie locali, venga effettuata tenendo conto del nuovo ruolo che la conferenza è chiamata ad esercitare in ordine alla quantificazione delle risorse del fondo stesso;


3. è opportuno, nell’articolo 12, comma 1, della l.r. 40/2005 , stabilire espressamente che il regolamento della conferenza aziendale dei sindaci preveda la delega del sindaco a favore dell’assessore; allo stesso modo, nell’articolo 71 sexies, comma 1, occorre consentire ai comuni di nominare, quale proprio rappresentante all’interno dell’assemblea della società della salute, in alternativa al sindaco, anche un assessore;


4. è opportuno, in analogia con l’introduzione e conseguente attivazione a livello nazionale del Centro nazionale sangue ai sensi della Sito esternolegge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), modificare la denominazione del Centro regionale di coordinamento e compensazione per l’attività trasfusionale in Centro regionale sangue;


5. allo scopo di preservare l’immagine dell’azienda sanitaria e la sua affidabilità, è opportuno che i direttori generali delle aziende sanitarie adottino le misure necessarie ad evitare che, all’interno della stessa struttura organizzativa, operino dipendenti legati da vincoli di parentela, di affinità, di coniugio o di convivenza; appare inoltre opportuno stabilire un congruo termine per consentire alle aziende sanitarie di definire le situazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante una apposita norma di prima applicazione (articolo 142 ter);


6. appare opportuno, in analogia con quanto già previsto per le figure direzionali dell’azienda sanitaria e per il responsabile di zona, prevedere il collocamento in aspettativa dei dipendenti della Regione, di ente, azienda regionale o azienda sanitaria in caso di nomina alla direzione delle società della salute;


7. per semplificare l’esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso socio-sanitario ed al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, appare necessario istituire il “fascicolo sanitario elettronico”, quale insieme di dati e documenti in formato elettronico relativi al percorso del cittadino stesso attraverso le strutture ed i servizi del servizio sanitario regionale; nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è necessario prevedere il consenso del soggetto interessato sia per l’attivazione che per l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, nonché la possibilità di revocare o modificare il consenso in qualunque momento;


8. è opportuno intervenire con una disposizione riguardo alla commissione terapeutica regionale, dal momento che la natura tecnica di tale commissione non rientra nelle tipologie di candidature di cui all’avviso pubblico previsto all’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per cui la proposta di nomina viene ascritta unicamente al Consiglio sanitario regionale;


9. allo scopo di semplificare il procedimento di nomina dei membri del Consiglio sanitario regionale, è opportuno eliminare dall’articolo 89, commi 6 e 7, della l.r. 40/2005 l’obbligo della Giunta regionale di trasmettere al Consiglio regionale, competente alla nomina, le designazioni vincolanti da soggetti terzi;


10. è opportuno allineare il termine di presentazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale degli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) con quello previsto dall’articolo 123 della l.r. 40/2005 per gli atti di bilancio delle aziende sanitarie (30 novembre);


si approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.