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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 9
1. Il comma 1 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. L’assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente.”.
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“c) elegge il presidente della società della salute tra i componenti dell’assemblea.”.
3. Alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005, le parole: “dei componenti” sono soppresse.
4. Al numero 3) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005, le parole: “rendiconto di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “bilancio di esercizio
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.