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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 8
1. Il comma 9 dell’articolo 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di responsabile di zona, che le esercita sulla base dell’intesa prevista all’articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all’articolo 71 quindecies.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.