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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 18
1. Dopo l’articolo 142 bis della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:
Art.142 ter - Norma di prima applicazione dell’articolo 55 bis
1. Il direttore generale, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, adotta, nel
termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente articolo, le misure di cui all’articolo 55 bis, commi 2 e 3, nei confronti del personale che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 55 bis, comma 1.
2. Trascorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione nella quale si dà conto:
a) dei criteri adottati per la concreta individuazione dei casi e delle procedure per la verifica delle dichiarazioni degli interessati;
b) del numero dei casi individuati e dei casi in cui si è proceduto all’assegnazione ad altra struttura o alla mobilità interaziendale, evidenziando la motivazione quando ciò non è stato possibile;
c) di eventuali criticità incontrate nelle diverse fasi di applicazione della norma.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.