Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009
Art. 16
- Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati dalla federazione regionale degli ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g), h) e h bis), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.