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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 15
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005, dopo la parola: “
ospedaliere
” sono aggiunte le seguenti: “
di cui almeno uno docente universitario
”.
2. Il comma 6 dell’articolo dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), sono trasmesse dai soggetti competenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale.
”.
3. Il comma 7 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
7. Il Consiglio regionale procede alla nomina non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 6, unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio sanitario regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.