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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 12
- Inserimento dell’art. 76 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 76 della l. r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 76 bis - Fascicolo sanitario elettronico
1. Al fine di migliorare la qualità dell’assistenza, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione ed al fine di semplificare l’esercizio del diritto alla salute da parte dell’interessato, è istituito il fascicolo sanitario elettronico.
2. Il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la storia clinica.
3. Il fascicolo sanitario elettronico è attivato con il consenso dell’interessato, che accede ai propri dati sanitari e sociosanitari che vi sono contenuti mediante una carta elettronica compatibile e conforme alla carta nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). L’attivazione o la mancata attivazione del fascicolo sanitario elettronico non comportano alcun effetto sul diritto di usufruire delle prestazioni del servizio sanitario regionale.
4. Il fascicolo sanitario elettronico si compone delle informazioni di base indispensabili per il soccorso della persona in situazione di emergenza e degli altri dati sanitari e sociosanitari che lo riguardano e che vanno a farne parte su specifico consenso espresso dall’interessato secondo le modalità organizzative definite dal regolamento di cui al comma 8.
5. I soggetti del servizio sanitario regionale aderiscono al sistema del fascicolo sanitario elettronico e provvedono alla sua formazione e implementazione.
6. L’accesso al fascicolo sanitario elettronico avviene esclusivamente con il consenso dell’interessato, secondo le modalità organizzative definite dal regolamento di cui al comma 8.
7. Il consenso rilasciato dall’interessato ai sensi del comma 3, può essere revocato in qualsiasi momento e determina l’interruzione dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico e l’oscuramento dei dati in esso contenuti, senza conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario regionale.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i dati e i documenti che confluiscono nel fascicolo sanitario elettronico, le operazioni eseguibili, i soggetti del servizio sanitario regionale che aderiscono al sistema provvedendo alla formazione ed implementazione del fascicolo stesso, nonché le modalità organizzative di espressione del consenso ai sensi dei commi 4 e 6.
9. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.