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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 1
1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
4. La conferenza regionale delle società della salute:
a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;
b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale;
c) concorre all’elaborazione delle linee-guida previste dall’articolo 21, comma 7;
d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unità sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto ove sono istituite società della salute;
f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati ovvero tra le società della salute, ove costituite, delle risorse del fondo sociale regionale di cui all’articolo 45 della l.r. 41/2005;
g) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 64, comma1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.