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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1- Oggetto
Art. 2- Competenze regionali
Art. 2 bis - Catasto regionale degli invasi
Art 2 ter - Adempimenti dei comuni
chudere cartella CAPO II - Disposizioni concernenti la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza di nuovi impianti
Art. 3- Domanda di autorizzazione e progetto preliminare
Art. 4- Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
Art. 5- Esecuzione lavori
Art. 6- Collaudo
Art. 7- Esercizio e vigilanza
Art. 8- Poteri di controllo
Art. 9- Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso
Art. 10- Demolizioni
chudere cartella CAPO III - Disposizioni per gli impianti esistenti
Art. 10 bis - Impianti esistenti
Art. 10 ter - Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti
Art. 11 - Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti
Art. 11 bis - Valutazione delle denunce di esistenza
Art. 11 ter - Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio
Art. 11 quater - Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti
Art. 11 quinquies - Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti
Art. 11sexies - Disciplina dei procedimenti
chudere cartella CAPO IV - Disposizioni sanzionatorie e finali e transitorie
Art. 12- Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto
Art. 13- Sanzioni
Art. 14- Regolamento di attuazione
Art. 14 bis - Accordi con gli ordini professionali
Art. 14 ter - Oneri istruttori
Art. 14 quater - Norma finanziaria
Art. 14 quinquies- Disposizioni di prima applicazione
Art. 14 sexies- Disposizioni transitorie
Art. 15- Abrogazioni

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 3.

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Punto inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1.

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Punto prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 6.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 7.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 16.

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Capo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora così sostituita con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima inserita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 22.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del considerato inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 21.

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Parole aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.