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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

Art. 13
- Sanzioni
1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00. (27)

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18.

(98)

Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III. (28)

Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'articolo 14, realizza opere di cui all'articolo 1, (3)

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.

senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3,00 per metro cubo di volume invasabile dall'opera di ritenuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a euro 5.000,00.
3. Chiunque realizza opere di cui all’articolo 1, (3)

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.

in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.
4. Chiunque gestisce opere di cui all’articolo 1, (3)

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.

in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, e all’articolo 9, commi 1 e 2, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
5. Se le opere indispensabili di cui all’articolo 8, comma 2, e gli interventi di urgenza di cui all'articolo 8, comma 3, e all’articolo 9, comma 3, sono stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6. In caso di inosservanza degli ordini di immediata realizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 9, comma 3, nonché degli ordini di demolizione di cui all’articolo 10, comma 1, ed all’articolo 11 quater, comma 7, (29)

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18.

si applica una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del costo degli interventi eseguiti d'ufficio.
7. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato. (99)

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

9. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni previste dal presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dalla Regione (88)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 21.

, la quale incamera i relativi introiti.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
12. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 3.

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Punto inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1.

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Punto prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 6.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 7.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 16.

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Capo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora così sostituita con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima inserita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 22.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del considerato inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 21.

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Parole aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.