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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009




PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2002”);


Visto l’Sito esternoarticolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53 );


Visto l’Sito esternoarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


considerato quanto segue:


1. è necessario diversificare le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia per rispondere alle molteplicità e flessibilità dei bisogni delle famiglie mediante l’offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, introducendo una nuova tipologia di servizio “nido aziendale”;


2. è opportuno prevedere uno snellimento delle modalità di nomina dei componenti della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di renderne più semplice la costituzione;


3. l’istruzione obbligatoria è impartita per una durata di almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 622 della l. 296/2006 come modificato dall’Sito esternoarticolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);


4. si pone l’esigenza di rendere articolata l’offerta di percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore rafforzando l’istruzione tecnica e professionale e promuovendo la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;


5. di garantire ai giovani gli strumenti indispensabili per esercitare le forme di cittadinanza attiva e di utilizzare le possibili occasioni di apprendimento anche in un’ottica di inclusione sociale;


6. di realizzare l’offerta di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione con l’obiettivo primario di sviluppare le competenze trasversali e di base e le competenze professionalizzanti;


7. di rafforzare le motivazioni dei ragazzi e delle ragazze nella scelta del percorso e nel raggiungimento delle competenze attraverso l’orientamento, al fine di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico;


si approva la presente legge

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia.
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3, sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore;
c) nido aziendale, quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, si attengono agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.
3. Il comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. I comuni, per l'erogazione dei servizi nell’ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.
5. I comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati e pubblici ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta, l'accreditamento.
6. L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2008 dopo la parola: “
componenti
” sono aggiunte le seguenti: “
effettivamente nominati
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 13 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Obbligo di istruzione
1. Nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, la Regione promuove e sostiene l’offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato a completamento dei percorsi nell’ambito dell’istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione favorisce tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e per prevenire l’abbandono scolastico.
2. La Regione adotta le misure necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante che è realizzato:
a) dalle scuole accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con agenzie formative accreditate ed eventualmente con altre scuole;
b) dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con una scuola o reti di scuole;
c) dalle scuole non accreditate purché in collaborazione con agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano, o con un’altra scuola accreditata o reti di scuole.
3. Per il terzo anno professionalizzante possono essere eventualmente previste modalità formative a distanza.
4. Nell’ambito delle competenze regionali l’offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri o in stato di disabilità.
5. Al fine di sostenere i giovani nella scelta per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale è garantito il servizio di orientamento svolto dalle province a partire dall’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
6. Il progetto del percorso formativo individualizzato indica le procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c).
”.
Art. 4
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
b bis) percorsi formativi realizzati attraverso gli istituti tecnici superiori;
”.
Art. 5
1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
d) le attività di orientamento di cui all’articolo 12 e le attività relative all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 13.
”.
Art. 6
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. Le funzioni relative all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l’attività dei centri per l’impiego.
”.
Art. 7
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.