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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

Art. 6
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. Le funzioni relative all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l’attività dei centri per l’impiego.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.