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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia.
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3, sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore;
c) nido aziendale, quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, si attengono agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.
3. Il comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. I comuni, per l'erogazione dei servizi nell’ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.
5. I comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati e pubblici ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta, l'accreditamento.
6. L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.