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Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 61

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 4 novembre 2009

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui al comma 1, tenendo conto della variazione intervenuta all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istituto nazionale di statistica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.