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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO III
- Attività con impiego di animali
Art. 11
- Addestramento ed educazione
1. L’attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
3. E’ vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l’aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l’addestramento e all’azienda USL di riferimento.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all’addestramento; il registro è vidimato dall’azienda USL.
6. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
Art. 12
- Esposizione e vendita
1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l’obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine, l’esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.
5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E’ fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all’acquirente previa presa d’atto.
7. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d’intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell’esercizio del commercio di animali.
Art. 13
- Canili privati e pensioni per animali
1. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità all’articolo 32 ed alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 41.
Art. 14
- Mostre e spettacoli
1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l’utilizzo di animali entro i limiti della presente legge.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all’articolo 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l’attività circense.
3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della Sito esternolegge 19 dicembre 1975, n. 874 .
4. E’ consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l’esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell’azienda USL.
Art. 15
- Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali (3)

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 21.

1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui all´articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41, previo parere favorevole dell´azienda USL competente.
Art. 16
- Attività e terapie assistite da animali
1. L’impiego di animali nell’ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E’ vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
2. La programmazione e l’attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell’azienda USL. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l’attivazione dei programmi.
Art. 17
- Divieto di accattonaggio con animali
1. E’ vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio.
Art. 18
- Divieto di offrire animali in premio o vincita
1. E’ vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.