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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO X
- Norme finali
Art. 40
- Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
c) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, all’articolo 9, comma 3, e all’articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
g) chiunque organizza mostre di animali di cui all’articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
h) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
i) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
j) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00.
1 bis. Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo. (4)

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31.

2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in cui si è verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 è punita, con la sospensione dell’attività da uno a tre giorni, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 è punita con la cessazione dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.
Art. 41
1. La Giunta regionale approva le disposizione di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 42
- Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000,00 a partire dall’anno 2009 sull’unità previsionale di base (UPB) 264 “Servizi di prevenzione – Spese correnti”.
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a partire dall’anno 2009 sulla UPB 264 “Servizi di prevenzione – Spese correnti”.
Art. 43
- Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la l.r. 43/1995 è abrogata.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3 della l.r. 43/1995 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo” relativo all’identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.