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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 43
- Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la l.r. 43/1995 è abrogata.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3 della l.r. 43/1995 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo” relativo all’identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.