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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 4
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “interazione”: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell’animale per finalità alimentari;
b) “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;
c) “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;
d) “responsabile di un animale”: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ;
e) “attività di commercio”: lo scambio di animali a fini di lucro.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.