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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 26
- Cani provenienti da altre regioni
1. I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all’articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell’animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei “microchip” in uso nel territorio della Regione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.