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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I- Disposizioni generali
espandere cartella CAPO II- Tutela e controllo del benessere degli animali
chudere cartella CAPO III- Attività con impiego di animali
Art. 11- Addestramento ed educazione
Art. 12- Esposizione e vendita
Art. 13- Canili privati e pensioni per animali
Art. 14- Mostre e spettacoli
Art. 15- Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali
Art. 16- Attività e terapie assistite da animali
Art. 17- Divieto di accattonaggio con animali
Art. 18- Divieto di offrire animali in premio o vincita
espandere cartella CAPO III bis -- Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale
espandere cartella CAPO IV- Cani
chudere cartella
Art. 19- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art. 20- Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 21- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
Art. 22- Norme igieniche
Art. 23- Cani morsicatori
espandere cartella CAPO V- Prevenzione e controllo del randagismo
espandere cartella CAPO VI- Colonie di gatti e custodi delle colonie
espandere cartella CAPO VII- Informazione e formazione
espandere cartella CAPO VIII- Commissione per la tutela degli animali
espandere cartella CAPO IX- Assistenza veterinaria
espandere cartella CAPO X- Norme finali

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.