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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009

Art. 6
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER (5)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 124.

di cui alla l.r. 14/2007 .
2. Per il biennio 2010 – 2011 tali risorse sono stimate annualmente in euro 2.415.000,00, cui si fa fronte per euro 1.377.000,00 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese correnti), e per euro 1.038.000,00 con gli stanziamenti della UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro 2.152.000,00
UPB 432 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti) per euro 25.000,00
In aumento
UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese correnti) per euro 1.377.000,00
UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese di investimento) per euro 800.000,00
Anno 2011
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro 2.152.000,00
In aumento
UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese correnti) per euro 1.352.000,00
UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese di investimento) per euro 800.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.