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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009

Art. 3 bis
1. Per lo svolgimento coordinato delle attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico, è istituito il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato “CTS”, quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di rischio sismico.
2. Il CTS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;
b) i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica;
c) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;
d) un rappresentante del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;
e) due rappresentanti del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’Università degli studi di Pisa, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designati dal direttore del dipartimento;
f) due rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, di cui il Presidente e un membro designato dal Consiglio della Federazione stessa, o loro delegati;
g) il presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato.
3. I direttori dei dipartimenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), provvedono alla designazione di un membro supplente per ciascun rappresentante designato che partecipa alle riunioni del CTS in caso di impedimento di tale rappresentante.
4. Quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti a questioni geologiche, il CTS è integrato da:
a) il presidente del centro di geotecnologie dell’Università degli studi di Siena, o suo delegato;
b) il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato.
5. Le funzioni di segretario del CTS sono svolte dal funzionario titolare di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica della sede di Firenze. Nel corso della prima seduta il CTS approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività di competenza e le relative modalità di funzionamento.
6. Il CTS può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica nell’ambito dell’ingegneria strutturale, con particolare riferimento all’ingegneria antisismica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.
7. La partecipazione al CTS da parte dei membri di cui ai commi 2, 3 e 4 è gratuita e non comporta oneri per la Regione.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.